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STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata Associazione europea dei quotidiani in lingua minoritaria e regionale" – "MIDAS"

Articolo 2

L'associazione ha sede in via Weggenstein 12/a, I-39100 Bolzano, presso Accademia Europea di Bolzano.

Articolo 3

Quotidiani in lingua minoritaria sono quotidiani in lingua minoritaria o regionale che escono come minimo 3 volte la settimana. Più di 51 % del contenuto deve essere nella lingua minoritaria o regionale.

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di seguenti obiettivi.

a) Principi generali

L'Associazione riconosce e si fonda sulla base comune dei diritti umani e sugli obiettivi e i principi della Carta delle lingue regionali e minoritarie promossa in seno al Consiglio d'Europa.

L'Associazione è indipendente da tutte le organizzazioni politiche, rappresentative di minoranze o simili.

I quotidiani membri dell'Associazione mantengono la loro indipendenza. Per i singoli membri non sussiste alcun obbligo di condividere i contenuti di singoli progetti o proposte di attività congiunte.

b) Obiettivi generali

L'Associazione si propone come forum nell'ambito del quale i quotidiani in lingua minoritaria e regionale possano stabilire contatti diretti e creare un network sulla base di tematiche comuni.

L'Associazione si candida al ruolo di rappresentanza degli interessi comuni dei giornali in lingua minoritaria o regionale presso le istituzioni europee.

L'Associazione favorisce il reciproco sostegno e lo scambio di esperienze tra i propri membri e le organizzazioni di media in lingua minoritaria, in special modo della carta stampata e dei media elettronici, ponendosi come obiettivo la salvaguardia e la promozione della continuità nella pubblicazione dei quotidiani in lingua minoritaria e regionale, la condivisione di esperienze con media in lingua minoritaria, e provvedendo così a migliorarne costantemente la qualità.

L'Associazione si adopera per il riconoscimento dei quotidiani in lingua minoritaria in seno alle organizzazioni europee ed altre internazionali.

COOPERAZIONE TRA I MEMBRI:

L'Associazione in qualità di portavoce coordina l'azione dei propri membri mirando all'attuazione di progetti comuni in favore delle minoranze e dei loro diritti. Il comune denominatore dei progetti conformi agli obiettivi dell'Associazione è rappresentato del network e dalla partecipazione su base volontaria dei propri membri.

L'Associazione incoraggia la collaborazione per lo scambio di informazioni.

L'Associazione coordina l'azione congiunta per la concessione di contributi e agevolazioni, quadro economico, le iniziative pubblicitarie comuni ecc. Inoltre l'Associazione promuove lo scambio diretto di esperienze tra quotidiani che si trovano ad affrontare situazioni economiche simili.

L'Associazione agevola la collaborazione nel settore pubblicitario, in quello delle iniziative economiche congiunte, ecc.

L'Associazione sostiene la cooperazione tra redazioni e la collaborazione nel settore tecnico ed economico.

La formazione e gli incontri tra i collaboratori si inseriscono nel contesto di un proficuo scambio di esperienze.

SOSTEGNO DI MINORANZE SPROVVISTE DI QUOTIDIANI IN LINGUA MINORITARIA:

L'Associazione incoraggia l'obiettivo di fondare nuovi quotidiani in lingua minoritaria o regionale, soprattutto in regioni dove questi non esistono.

RICERCA NELL'AMBITO DEI MEDIA EUROPEI IN LINGUA MINORITARIA:

L'Associazione si impegna a prendere l'iniziativa per concretizzare questi progetti. Per realizzarli l'Associazione può cercare dei partner o richiedere la collaborazione di istituti specializzati, dando il proprio contributo per il reperimento dei finanziamenti.

INFORMAZIONI SUI QUOTIDIANI EUROPEI IN LINGUA MINORITARIA:

L'associazione promuove lo scambio di informazioni fra i membri e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

PATRIMONIO

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

c) da donazioni, legati, lasciti.

Articolo 6

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative;

b) dai redditi dei beni patrimoniali;

c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni.

d) da contributi pubblici

e) dai proventi delle attività svolte.

ASSOCIATI

Articolo 7

I membri dell'associazione si suddividono in:

a)  soci fondatori; lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;

b)  soci ordinari; lo sono i giornali in lingua minoritaria e regionale che entreranno a far parte dell'associazione;

c)  soci sostenitori; lo sono le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione, ammesse dal consiglio direttivo; questa categoria di soci è sprovvista del diritto di voto;

d)  soci onorari; lo sono le persone fisiche o giuridiche che per particolari meriti vengono ammesse nell'associazione dal consiglio direttivo; anche questa categoria di soci è spovvista del diritto di voto.

Appartengono alle ultime tre categorie tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio cui devono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal consiglio direttivo, e ha effetto dalla data della deliberazione.

Articolo 8

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota che verrà fissata di anno in anno dall'assemblea degli associati.

Per il primo anno la quota viene fissata in 1000 Euro per i soci ordinari e fondatori. Per i giornali con una tiratura inferiore alle 10.000 copie la quota viene ridotta a 500 Euro.

Le quote devono essere versate entro il mese di Aprile di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun caso ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

Articolo 9

I membri ordinari e fondatori hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Articolo 10

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tale qualità si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;

b) violazione delle norme etiche e statutarie;

c) condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico;

e) fallimento.

La qualità di associato si perde, oltre che per morte, per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.

In caso di recesso l'associato deve notificarlo con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al consiglio direttivo.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata ai tutti gli interessati con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al collegio dei probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 12

L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Nell'assemblea ogni socio fondatore e socio ordinario ha diritto ad un voto.

Articolo 13

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta ogni anno entro il 30 del mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Articolo 14

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o per fax almeno quattordici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Articolo 15

Ogni socio ordinario o fondatore ha diritto di un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri incaricati non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal rappresentante più anziano, assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 17

Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da 7 membri compreso il Presidente, nominati dall'assemblea che dovrà garantire la rappresentanza del più ampio numero di paesi e lingue minoritarie o regionali; i membri del consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Dopo il primo biennio dalla costituzione dell'associazione si provvederà alla sostituzione o alla rielezione immediata di tre membri del consiglio direttivo, tra i quali non vi potrà essere il Presidente. A partire da questo momento tutti i membri riprenderanno a rimanere in carica per 4 anni garantendo così una rotazione che assicurerà la continuità dei lavori.

Il consiglio nomina il direttore che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di segretario.

Il consiglio direttivo può nominare fra i suoi membri il tesoriere.

Articolo 19

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, altri membri li sostituiscono garantendo l'equilibrio linguistico e regionale.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

L'assemblea degli associati conferma i consiglieri così nominati.

Articolo 20

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Articolo 21

Il consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno quattordici giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax da inviarsi almeno 7 giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 22

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Articolo 23

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal membro più anziano.

Articolo 24

Il consigliodirettivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi delle associazioni;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;

d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;

e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;

f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;

g) sottoporre all'assemblea, dopo approfondita disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto.

h) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dall'assemblea e dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una volta.

Il presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazione ed inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal rappresentante più anziano.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 26

Il collegio è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci e resta in carica 4 anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, fra gli organi o fra i soci e gli organi ed esprime parere vincolante su tutte le materie che l'assemblea, il consiglio, il presidente o i soci intendano sottoporgli.

BILANCIO - UTILI

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun periodo di bilancio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio, da presentare per l'approvazione unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio, ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli; il bilancio sarà inoltre spedito ad ogni membro per telegramma o telefax.

Articolo 28

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 29

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

RINVIO

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

2002 © European Academy Bozen/Bolzano